martedì 11 novembre 2008

nuovo decreto Gelmini

LEGGETE!!!!CONOSCERE PER CRITICARE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di dettare norme che dispongono
una distribuzione delle risorse stanziate per l'anno 2008 per la
qualita' del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei
processi formativi e delle attivita' di ricerca scientifica, nonche'
della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di disciplinare, in attesa del
riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori
universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente
espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialita' e di
valorizzazione del merito;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di assicurare immediate risorse
aggiuntive per garantire l'esercizio del diritto allo studio, in
attuazione dell'articolo 34 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Disposizioni per il reclutamento nelle universita' e per gli enti di
ricerca

1. Le universita' statali che, alla data del 31 dicembre di
ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure
concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di
personale.
2. Le universita' di cui al comma 1, sono escluse dalla
ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui
all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: «Per
il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i
limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa
pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno
precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non
inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo
determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per
cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le
assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1,
comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle
risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».
Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro
71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed
euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei professori universitari di I e II fascia della prima e della
seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da
un professore ordinario nominato dalla facolta' che ha richiesto il
bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di
commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto
al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e
straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi
dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che
appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Ove il
settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o
inferiore al necessario, la lista e' costituita da tutti gli
appartenenti al settore ed e' eventualmente integrata mediante
elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a
settori affini. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove
possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al
settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario puo', ove
possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola
commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le
commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui
all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1,
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un
professore ordinario o da un professore associato nominato dalla
facolta' che ha richiesto il bando e da due professori ordinari
sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori
ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in
numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente
necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai
professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto
del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione
i professori che appartengono all'universita' che ha richiesto il
bando. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile
che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore
disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita' di
svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le
suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avente
natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto
compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e' effettuata
sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi
compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti
anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente
natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio
universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi', alle
procedure di valutazione comparativa indette prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono
ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione
delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo,
le eventuali disposizioni dei bandi gia' emanati, incompatibili con
il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresi',
privi di effetto le procedure gia' avviate per la costituzione delle
commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi
alle disposizioni del presente decreto.
9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale»
sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca,».
Art. 2.
Misure per la qualita' del sistema universitario

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere
l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e
di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse,
una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui
all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo
in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi
formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al comma 1
sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da
adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario.
Art. 3.
Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e
dei meritevoli

1. Al fine di favorire la mobilita' degli studenti garantendo
l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento
dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e' integrato di 65 milioni
di euro per l'anno 2009.
2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e
meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo
di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e'
incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le
risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione
per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente
assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso
Ministero.
Art. 4.
Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni
di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a
141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati
nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni
sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelle connesse
all'istruzione ed all'universita'.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 novembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Nessun commento: